NORME DI COMPORTAMENTO PER L’ESERCIZIO AUTONOMO DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA
Documento del Comitato centrale della Federazione nazionale dei Collegi IPASVI
Titolo I – Principi generali
Art. 1- L’infermiere svolge una professione al servizio della salute del singolo e della collettività. È chiamato non solo ad assicurare una qualificata assistenza infermieristica, ma anche a dare risposte professionali sempre nuove per favorire, interagendo con tutto il personale sanitario, I’aumento del livello di salute nel Paese.
L’attività dell’infermiere, nella sua dimensione umana, sociale e professionale, potrà essere meglio interpretata e vissuta se costantemente ispirata ad alcune precise norme comuni.
Art. 2- Ai sensi del DM 739/94 la figura dell’infermiere libero professionista comprende le qualifiche di Infermiere, Assistente sanitario e Vigilatrice d’infanzia.
Ogni singolo professionista opererà con i limiti o le estensioni della sua qualifica professionale.
Art. 3- L’infermiere esercita la libera professione previa iscrizione all’Albo del Collegio IPASVI della provincia dove ha la residenza anagrafica.
Art. 4- L’infermiere esercita la libera professione con coscienza, obiettività, competenza nel rispetto dell’etica professionale, libero da asservimenti materiali, morali, politici ed ideologici.
Respinge ogni influenza estranea alla propria attività. Non fa discriminazioni di religione, razza, nazionalità, ideologia politica e classe sociale.
Art. 5- La fiducia è alla base dei rapporti professionali dell’infermiere libero professionista; egli agisce con correttezza, lealtà, sincerità e rispetta l’obbligo della riservatezza.
Art. 6- L’infermiere libero professionista non rinuncia in nessun caso alla sua libertà ed indipendenza professionale.
Art. 7- L’infermiere libero professionista si impegna a mantenersi continuamente aggiornato.
Art. 8-11 comportamento dell’infermiere libero professionista è consono alla dignità ed al decoro della professione anche al di fuori dell’esercizio professionale.
Egli pertanto si astiene da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della professione, al Collegio cui appartiene ed agli altri colleghi.
Art. 9- L’infermiere libero professionista non deve avvalersi di cariche politiche o pubbliche in modo tale da far fondatamente ritenere che, per effetto di esse, egli possa conseguire vantaggi professionali per sé o altri.
Art. 10- L’infermiere libero professionista rispetta le tariffe professionali e le altre norme in materia di compensi.
Art. 11 – L’infermiere iscritto al Collegio IPASVI effettua prestazioni infermieristiche gratuite esclusivamente in situazioni occasionali e non ripetute affinché ciò non comporti concorrenza sleale nei confronti di colleghi.
Forme di volontariato gratuito nell’esercizio dell’attività infermieristica potranno essere svolte solo previa autorizzazione del Collegio provinciale.
Art. 12- L’infermiere libero professionista in forma individuale o associata attua la pubblicità diretta o indiretta al proprio nome e alla propria attività nelle forme consentite dalla legge e dai regolamenti.
Art. 13- L’infermiere libero professionista non diffonde avvisi pubblicitari e non usa titoli accademici o professionali non attinenti all’oggetto della professione.
I titoli di Infermiere, Assistente sanitario e Vigilatrice d’infanzia devono essere indicati per intero.
Art. 14- L’infermiere dipendente pubblico o privato può esercitare la libera professione nel rispetto del presente regolamento se tale esercizio è permesso dal contratto collettivo di lavoro o espressamente autorizzato dal datore di lavoro.
Art. 15- L’infermiere libero professionista deve denunciare al Collegio provinciale ogni tentativo di imporgli comportamenti non conformi ai principi della deontologia professionale.
torna all’indiceTitolo II – Rapporti con i clienti
Art. 16- L’infermiere libero professionista informa tempestivamente il cliente dell’accettazione o del diniego dell’incarico.
L’infermiere libero professionista si adopera, quando è possibile, affinché l’incarico sia conferito per iscritto onde precisarne limiti e contenuti.
Art. 17- Nel caso di incarichi di particolare natura o complessità l’infermiere libero professionista accetta l’incarico solo se ritiene di possedere la specifica capacità necessaria per l’assolvimento de! compito assistenziale o se il cliente consente la collaborazione di colleghi con specifica capacità.
Art. 18- L’infermiere libero professionista non deve accettare l’incarico se altri impegni professionali o personali gli impediscono di svolgerlo
con la diligenza e lo scrupolo richiesti in relazione all’importanza, complessità, difficoltà e urgenza dell’incarico stesso.
Art. 19- L’infermiere libero professionista all’accettazione dell’incarico illustra al cliente con chiarezza gli elementi essenziali e le eventuali difficoltà connesse al relativo piano di lavoro infermieristico.
Art. 20- L’infermiere libero professionista antepone gli interessi del cliente a quelli personali.
L’applicazione di tale principio non può tuttavia, in alcun caso, incidere sulla dignità e sul decoro del professionista e limitare il diritto al suo compenso.
Art. 21- L’infermiere libero professionista garantisce la completa esecuzione dell’incarico di assistenza infermieristica affidatogli.
Art. 22- L’infermiere libero professionista, nel caso di sopravvenute modificazioni alla natura e difficoltà delle prestazioni, informa il cliente e chiede, a seconda dei casi, di essere affiancato o sostituito da altro professionista.
Art. 23- L’infermiere libero professionista può recedere dall’incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio ovvero condizionare il suo operato.
Art. 24 – L’infermiere libero professionista ha la discrezionalità di interrompere l’incarico in caso che la condotta 0 le richieste del cliente 0 altri gravi motivi ne impediscano lo svolgimento con correttezza e dignità.
Art. 25- Nel caso di recesso dall’incarico l’infermiere libero professionista avverte comunque tempestivamente il cliente, soprattutto se l’incarico deve essere proseguito da altro professionista. In ogni caso il recesso deve avvenire in modo da non arrecare pregiudizio al cliente.
Art. 26- L’infermiere libero professionista mantiene la riservatezza in relazione alle notizie apprese nell’esercizio della professione che riguardano il cliente o coloro che sono a lui legati da vincoli familiari.
Art. 27- L’infermiere libero professionista si pone in condizione di risarcire gli eventuali danni causati nell’esercizio della professione anche stipulando, ove necessario, un’adeguata polizza di assicurazione.
torna all’indiceTitolo III – Rapporti con i colleghi
Art. 28- L’infermiere libero professionista è corretto, cortese e cordiale con i colleghi ed evita comportamenti suscettibili di ingenerare concorrenza sleale.
Art. 29- L’infermiere libero professionista non esprime giudizi che
possano nuocere alla reputazione dei colleghi, salvo che ciò sia necessario per l’espletamento di incarichi professionali.
Art. 30- L’infermiere libero professionista non divulga informazioni riservate ricevute, anche occasionalmente, da un collega.
Art. 31- Gli infermieri libero professionisti, con spirito di solidarietà professionale, si devono ragionevolmente reciproca assistenza.
Art. 32- L’infermiere libero professionista, chiamato a sostituire un collega nello svolgimento di un incarico professionale, osserva procedure e formalità corrette e si comporta con lealtà.
Prima di accettare l’incarico l’infermiere libero professionista:
– si accerta che il cliente abbia informato il collega della richiesta di sostituzione;
– si accerta che la sostituzione non sia richiesta dal cliente per motivi lesivi della dignità e del decoro della professione;
– invita il cliente a onorare le competenze dovute al precedente collega, salvo che il loro ammontare sia stato debitamente contestato.
Art. 33- L’infermiere libero professionista che venga sostituito da altro collega presta al subentrante piena collaborazione e si adopera affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il cliente.
Art. 34- In caso di sospensione o di altro temporaneo impedimento di un infermiere libero professionista il collega chiamato a sostituirlo cura la gestione dell’incarico assistenziale con particolare diligenza e si adopera a conservarne le caratteristiche personali e organizzative.
Art. 35- Se il cliente chiede all’infermiere libero professionista di prestare la propria opera per un incarico già affidato ad altro collega, dichiarando di voler essere assistito da entrambi, il nuovo interpellato deve contattare il collega per concordare le modalità di espletamento delI’incarico.
Art. 36- Gli infermieri liberi professionisti che assistono uno stesso cliente devono stabilire tra loro rapporti di cordiale collaborazione nelI’ambito dei rispettivi compiti.
Essi devono tenersi reciprocamente informati sull’attività svolta e da svolgere e a tal fine si consultano per definire il piano assistenziale.
Art. 37- L’infermiere libero professionista, che constata nel comportamento del collega manifestazioni di condotta professionale gravemente scorretta, dopo essersi confrontato con lo stesso, informa il Collegio provinciale.
Art. 38- Nello svolgimento del comune incarico ogni infermiere libero professionista evita, di regola, di stabilire con il cliente rapporti preferenziali, o interventi assistenziali senza preventiva intesa con i colleghi. In ogni caso, si astiene da iniziative o comportamenti tendenti ad attirare il cliente nella propria esclusiva sfera.
torna all’indiceTitolo IV – Altri rapporti
Art. 39- L’infermiere libero professionista mantiene nei rapporti con i propri collaboratori indipendenza morale ed economica.
In particolare l’infermiere libero professionista non fruisce della collaborazione di terzi che esercitano abusivamente la professione e non distoglie con mezzi scorretti i collaboratori altrui.
Art. 40- L’infermiere libero professionista vigila affinché i suoi collaboratori siano a conoscenza e rispettino gli obblighi del segreto e della riservatezza professionale, che anch’essi sono tenuti ad osservare.
Art. 41- Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione l’infermiere libero professionista rispetta l’obbligo di riservatezza nei confronti del cliente ed il divieto di pubblicità al proprio nome.
Art. 42- L’infermiere libero professionista, qualora nell’esercizio della professione abbia rapporti con iscritti ad altri Albi professionali, si attiene al principio del reciproco rispetto e della salvaguardia delle specifiche competenze.
Art. 43- È vietato all’infermiere libero professionista favorire chi esercita abusivamente un’attività professionale.
Gli è altresì vietata l’intermediazione dietro corrispettivo per procacciare clienti a sé o ad altri.
Art. 44- L’infermiere libero professionista non esercita attività incompatibili con la dignità professionale.
Art. 45- L’esercizio della libera professione è incompatibile con l’esercizio di attività imprenditoriali, anche di piccole dimensioni, in nome proprio o in nome altrui. Tale incompatibilità ricorre espressamente con le figure di socio illimitatamente responsabile, institore o preposto, amministratore unico o delegato di società di capitali.
torna all’indiceTitolo V- Esercizio in forma individuale
Art. 46- L’infermiere esercita la libera professione nel pieno rispetto delle norme del Codice Civile, delle norme fiscali e delle norme previdenziali.
La libera professione si sostanzia in un esercizio continuativo e in quanto tale non può quindi esplicarsi in forma di:
– attività occasionale;
– collaborazioni coordinate e continuative.
Art. 47- L’infermiere notifica al Collegio provinciale ove è iscritto l’inizio zio dell’attività professionale entro 30 giorni trasmettendo:
– scheda anagrafica aggiornata;
– copia certificato di attribuzione partita IVA
– recapito professionale ed indicazione dell’eventuale ambulatorio.
Ogni variazione dei riferimenti professionali, come l’eventuale cessazione dell’attività, dovrà essere comunicata al Collegio provinciale entro 30 giorni.
Art. 48- Eguale comunicazione prevista dall’articolo 47 deve essere effettuata al Collegio IPASVI della provincia in cui l’infermiere libero professionista eserciti in modo non occasionale attività infermieristica.
torna all’indiceTitolo VI – Costituzione di studi associati
Art. 49- L’esercizio della libera professione in forma associata viene svolto nel pieno rispetto delle norme civilistiche, fiscali e previdenziali e in conformità a quanto previsto nella legge 1815/39.
La denominazione dello studio associato deve rispettare quanto previsto nella citata legge. Sono quindi espressamente vietati nomi di fantasia e nella indicazione delle forme associative dovrà essere utilizzato il termine “studio associato”.
Art. 50- Lo studio associato può essere costituito esclusivamente da:
o Iiberi professionisti iscritti al Collegio IPASVI
o da iscritti in altri Albi professionali relativi a professioni sanitarie le cui rispettive attività siano integrabili a quella infermieristica;
o da liberi professionisti il cui profilo professionale è previsto dai decreti ministeriali relativi ad attività sanitarie purché sia rispettato il criterio della integrabilità.
Restano esclusi dalla partecipazione agli studi associati quei lavoratori la cui autonomia professionale non è legislativamente riconosciuta.
Art. 51- Lo studio associato deve essere costituito almeno con scrittura privata registrata. Nell’atto costitutivo devono comparire:
o i nomi degli associati; o Ia denominazione dello studio associato; o Ia sede e la durata;
o le norme per il recesso o l’esclusione degli associati;
o i criteri di ripartizione degli utili;
le norme regolamentari fra associati, nei confronti dei clienti e nei confronti del Collegio.
Sono espressamente vietate clausole vessatorie limitative del diritto di recesso, della partecipazione agli utili o alla gestione associativa e comunque lesive del decoro e della dignità della professione.
Art. 52- Lo studio associato notifica al Collegio provinciale la sua costituzione entro 30 giorni trasmettendo:
o copia dell’atto costitutivo e dell’eventuale statuto;
o copia del certificato di attribuzione del codice fiscale e della partita IVA
o elenco degli associati con indicazione della qualifica professionale e degli estremi di iscrizione negli Albi professionali ove esistenti.
Ogni eventuale variazione dell’atto costitutivo, dello statuto e dell’elenco dei soci, nonché l’eventuale cessazione dell’attività, dovrà essere comunicata al Collegio provinciale entro 30 giorni.
Art. 53- Eguale comunicazione prevista dall’articolo 52 deve essere effettuata al Collegio IPASVI della provincia in cui lo studio associato eserciti in modo non occasionale attività infermieristica.
Art. 54 – Qualora il numero degli associati sia superiore a 8 (otto) l’atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l’individuazione di un organo di amministrazione cui delegare parte dei compiti di gestione dello studio associato. L’atto costitutivo e lo statuto determinano:
o il numero dei componenti dell’organo di amministrazione;
o i compiti di gestione e amministrazione delegati all’organo amministrativo e quelli riservati all’assemblea degli associati;
Ia durata in carica e le modalità di nomina dell’organo amministrativo;
o Ie modalità di convocazione dell’assemblea degli associati;
Ie modalità di ripartizione degli utili.
Ogni eventuale variazione dell’atto costitutivo, dello statuto e dell’elenco dei soci, nonché l’eventuale cessazione dell’attività dovrà essere comunicata al Collegio provinciale e accompagnata da copia degli estratti dei verbali assembleari.
Art. 55- Lo studio associato può essere costituito fra iscritti a Collegi provinciali limitrofi fino ad un massimo di 5 (cinque) province.
In tal caso gli adempimenti di cui agli articoli 52, 53 e 54 vengono effettuati nei confronti di tutti i Collegi interessati.
Qualora esista un organo di amministrazione esso deve essere costituito con la presenza di almeno un iscritto per ogni Collegio provinciale interessato.
torna all’indiceTitolo VII – Cooperative sociali
Art. 56- L’infermiere può esercitare la libera professione in forma associata tramite le cooperative sociali regolarmente costituite ai sensi della legge 381/91 e del presente regolamento.
La cooperativa sociale può essere costituita esclusivamente:
o da liberi professionisti iscritti al Collegio IPASVI
da iscritti in altri Albi professionali relativi a professioni sanitarie integrabili all’attività infermieristica;
o da liberi professionisti il cui profilo professionale è previsto dai decreti ministeriali relativi ad attività sanitarie, purché sia rispettato il criterio dell’integrabilità.
Il Collegio provinciale potrà, con delibera del consiglio direttivo, accettare la presenza di soci lavoratori diversi dalle figure elencate sopra per l’espletamento di attività di natura non sanitaria. Tale presenza non dovrà in alcun modo limitare le garanzie di un corretto esercizio dell’attività infermieristica.
Art. 57- La cooperativa sociale notifica al Collegio provinciale almeno dieci giorni prima dell’inizio dell’attività infermieristica:
o I’atto costitutivo e lo statuto;
o copia del certificato di attribuzione del codice fiscale e partita IVA
o l’elenco dei soci infermieri;
o l’elenco degli altri soci;
o il nominativo degli infermieri responsabili per l’area infermieristica.
Art. 58- Eguale comunicazione prevista dall’articolo 57 deve essere effettuata al Collegio IPASVI della provincia in cui la cooperativa sociale eserciti in modo non occasionale attività infermieristica.
Art. 59- La cooperativa sociale può esercitare attività infermieristica esclusivamente attraverso soci iscritti al Collegio IPASVI Nel consiglio di amministrazione della cooperativa sociale dovrà essere presente almeno un iscritto al Collegio IPASVI che assumerà il compito di responsabile delI’attività infermieristica e di referente nel confronto del Collegio provinciale.
Le cooperative sociali dovranno rispettare in ogni caso le prescrizioni regolamentari e legislative previste per gli studi associati richiedendo il nulla osta al Collegio per ogni forma di pubblicità diretta o indiretta.
Ogni eventuale variazione dell’atto costitutivo, dello statuto e elenco dei soci, nonché l’eventuale cessazione dell’attività dovrà essere comunicata al Collegio provinciale ed accompagnata da copia degli estratti dei verbali assembleari.
Art. 60 – La cooperativa sociale può essere costituita fra iscritti a Collegi provinciali limitrofi fino ad un massimo di 5 (cinque) province.
In tal caso gli adempimenti di cui agli articoli 57, 58 e 59 vengono effettuati nei confronti di tutti i Collegi interessati.
Nel caso di cooperativa sociale operante in più di una provincia il Consiglio di amministrazione deve essere costituito con la presenza di almeno un iscritto per ogni Collegio provinciale IPASVI interessato.
torna all’indiceTitolo Vlll – Norme anti-trust
Art. 61- In ogni caso nessuna forma associata potrà riunire un numero di liberi professionisti tale da determinare situazioni di alterazione del principio della libera concorrenza.
È compito di ogni singolo Collegio provinciale determinare i limiti dimensionali in funzione del numero degli infermieri esercenti la libera professione.
A seguito di notifica da parte del Collegio del limite lo studio associato o la cooperativa sociale dovrà cessare ogni nuova adesione che potrà riprendere solo previo adeguamento al limite massimo.
Art. 62- In ogni caso l’applicazione delle tariffe professionali non dovrà comportare cartelli tariffari o accordi collusivi tali da creare situazioni di lesione della libera concorrenza.
Art. 63- In nessun caso infermieri esercenti in forma individuale o in forma associata potranno assumere incarichi professionali in misura superiore alla capacità dimensionale esistente all’atto dell’assunzione delI’incarico.
torna all’indiceTitolo IX – Norme finali
Art. 64- Le presenti norme costituiscono impegno di comportamento al cui rispetto ed osservanza sono tenuti tutti gli infermieri liberi professionisti e, per quanto a loro compete, tutti gli iscritti ai Collegi provinciali IPASVI
Art. 65- Ogni Collegio provinciale provvede alla redazione e alla pubblicizzazione dell’elenco degli infermieri esercenti la libera professione in forma individuale ed associata.
Art. 66- L’inosservanza delle presenti norme di comportamento costituisce abuso o mancanza nell’esercizio della professione o fatto disdicevole al decoro professionale, perseguibile disciplinarmente ai sensi degli articoli 38 e seguenti del DPR del 5 aprile 1950, n. 221